Iter Procedurale
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LE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
L'espropriazione per pubblica utilità, è il principale provvedimento ablatorio reale, presente nell'ordinamento giuridico italiano.
Attraverso di esso lo Stato, si impegna ad acquisire, o permette ad un altro soggetto l'acquisizione, per esigenze di interesse pubblico, di una proprietà o
di altro diritto reale su di un bene, indipendentemente, dalla volontà del suo proprietario, previa ricompensa di un'indennità.
Questo tipo di procedura inoltre è anche disciplinata dell'articolo 834 del codice civile; il quale asserisce:
"Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali".
Anche la stessa Costituzione, all'articolo 42, comma 3, predispone che: "La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale".
Di norma, ed operativamente, l'espropriazione per pubblica utilità si articola in quattro fasi:
VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO
Il processo ha inizio nell'individuazione dell'area su cui dovrà essere realizzata l'opera.
Se il bene, oggetto di esproprio non è correttamente localizzato, ed inserito nel piano urbanistico in vigore, è necessario predisporre una variante, previa comunicazione ai proprietari catastali almeno venti giorni prima dell'approvazione della delibera di consiglio.
È proprio durante questa fase preliminare che il legale proprietario può presentare le sue rimostranze.
Il vincolo preordinato all'esproprio ha una durata di 5 anni.
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'
Essa rappresenta il punto focale attorno al quale ruota tutto il procedimento espropriativo.
È l'atto autoritativo con cui la pubblica amministrazione può emanare il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera.
Solitamente coincide con l'approvazione del progetto definitivo. Al proprietario va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento trenta giorni prima per effettuare le osservazioni sul progetto prima dell'approvazione.
DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA
Per indennità provvisoria di esproprio SI CONSIDERA la prima offerta che l'ente pubblico espropriante fa al proprietario del bene.
Essa viene denominata provvisoria, in quanto diviene definitiva solo dopo l'accettazione.
Da quando viene notificata il proprietario ha trenta giorni di tempo per accettarla o rifiutarla (il silenzio equivale a rifiuto).
COME SI DETERMINA L'INDENNITA' PROVVISORIA
Per i terreni e aree edificabili: si tiene conto del valore venale del bene (art. 37 come modificato dall'art. 2 co. 89 Legge 244/2007);
maggiorato del 10% in caso di accettazione Area edificata: valore venale (art. 38)
Area non edificabile: si applica il metodo del valore agricolo, considerando le colture effettivamente praticate sul fondo e valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati (art. 40 co. 1); non può essere considerata un utilizzo diverso da quello agricolo.
Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (Le Tabelle regionali possono essere visionate su questo sito alla voce Valori Agricoli Medi)
L'INDENNITA' VIENE ACCETTATA
Nei trenta giorni successivi alla notificazione del procedimento di esproprio, il proprietario può comunicare all'autorità l'accettazione dell'indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.
In questo caso, il proprietario permette legalmente all'autorità espropriante, che ne ha facoltà, l'immissione nel possesso, avendo diritto a ricevere un acconto dell'80% dell'indennità.
Esso è subordinato alla compilazione di un'autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene.
L'INDENNITA' NON VIENE ACCETTATA
La mancata accettazione dell'indennità apre la fase di determinazione definitiva.
L'art. 21 del testo unico dpr 327/2001 in riferimento al “procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione” disciplina la modalità con cui il soggetto può tutelarsi in caso di mancata accordo circa il risarcimento del bene.
2. l'autorità espropriante invita il diretto interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, di una Terna di tecnici (uno nominato dal proprietario stesso, uno dall'ente espropriante ed uno dal Tribunale) o, in mancanza, si chiede la determinazione dell'indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri. Il proprietario può fare opposizione alla stima definitiva in Corte d'Appello.
L'ente espropriante dispone il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti ed emette il decreto di esproprio.
L'OCCUPAZIONE D'URGENZA
Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, o il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50, può essere emanato decreto, senza particolari formalità:
Si determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata.
dei beni immobili necessari.
si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide, o a presentare osservazioni e documenti,
Tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta l'indennità di occupazione pari ad 1/12 (un dodicesimo) dell'indennità stabilita per l'esproprio per il numero di anni di occupazione.
IL DECRETO DI ESPROPRIO
Esso è la fase conclusiva del procedimento espropriativo, mediante essa si determina il trasferimento della proprietà, libera da pesi o pregiudizi, in capo all'autorità espropriante o, se soggetto diverso, al beneficiario del potere espropriativo.
Il decreto di esproprio diventa operativo ed è valido solo se:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria,
l'indennità di esproprio.
Il decreto di esproprio deve essere emanato entro 5 anni dalla dichiarazione della pubblica utilità.
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