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Quando l’espropriato è un coltivatore diretto

Quando l’espropriato è un coltivatore diretto

Quando l’agricoltore coltiva la terra direttamente, senza passare attraverso intermediari ed è il gestore o il proprietario dell’azienda agricola occupandosi personalmente delle attività di coltivazione e gestione del terreno e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, si definisce l’imprenditore agricolo a titolo principale (oggi I.A.P. cioè imprenditore agricolo principale) o coltivatore diretto.

In generale, il coltivatore diretto rappresenta un importante attore nel settore agricolo, contribuendo alla produzione di alimenti e alla sostenibilità delle comunità rurali.

L’art. 2083 c.c. definisce la figura del coltivatore diretto come colui che eserciti un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La giurisprudenza specificatamente ha sottolineato che il requisito della prevalenza si definisce in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia, a prescindere dall’apporto di mezzi meccanici, e distinguendosi in tal modo il coltivatore diretto dalla figura dell’imprenditore agricolo.

La legislazione italiana prevede una misura specifica esclusivamente per il COLTIVATORE DIRETTO per tutelarsi in caso di esproprio delle proprie terre agricole che viene definita INDENNITA’ AGGIUNTIVA.

L'articolo 37 del Dpr 327/2001 riguarda l'indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto. In base a questa disposizione, quando un coltivatore diretto subisce un esproprio di terreni agricoli che costituiscono la sua principale fonte di reddito, ha diritto a ricevere un'indennità aggiuntiva rispetto alla normale indennità di esproprio prevista dalla legge.

L'articolo 40 del medesimo decreto fornisce ulteriori dettagli sul calcolo e sui criteri di applicazione di questa indennità aggiuntiva specificando che “al proprietario coltivatore diretto imprenditore agricolo a titolo professionale spetta un‘ indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata”.

Secondo l’art. 42 del TU Dpr 327/2001, “spetta un’indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità”.

Tuttavia, è importante sottolineare che le disposizioni specifiche e i dettagli relativi all'indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto possono variare nel tempo a causa di modifiche normative o regolamentari. Pertanto è consigliabile consultare il testo completo del Dpr 327/2001 e rivolgersi a professionisti del settore, come avvocati, ingegneri o agronomi SPECIALIZZATI in espropriazioni che possono fornire assistenza specifica in base alla situazione individuale.

In questo caso la consulenza specifica porta un valore aggiunto all’espropriato che la mera conoscenza della legge da sola difficilmente porta.

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